FINALITA’
Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.
Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia Autonoma.
I soggetti interessati potranno inserire le domande di partecipazione
dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015, nella sezione
Servizi online. Per accedere all'applicativo è necessario essere registrati al portale Inail.
MODALITA’ ATTUATIVE E NORMATIVA
I contributi oggetto del presente Avviso sono concessi con procedura valutativa a sportello ai sensi del decreto legislativo n.123/98 e s.m.i.
I contributi rispettano le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, con riferimento ai seguenti Regolamenti UE:
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 ed 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un’impresa unica1 non deve superare i 200.000,00 € nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 € per le imprese attive nel settore del trasporto su strada).
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 ed 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un’impresa unica2 non deve superare i 15.000,00 € nell’arco di tre esercizi finanziari.
Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 ed 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un’impresa unica3 non deve superare i 30.000,00 € nell’arco di tre esercizi finanziari.
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI CONTRIBUTI
Lo stanziamento ai fini del presente Avviso relativamente alla Regione Toscana è pari a complessivi € 20.617.460.
REQUISITI DEI DESTINATARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
Al momento della domanda, l’impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
- avere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia autonoma l’unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto4. Per le imprese di armamento, relativamente a progetti riguardanti navi e imbarcazioni, l’unità produttiva è la nave/imbarcazione; la sede INAIL competente è quella del capoluogo (Genova, Napoli, Palermo, Trieste) nella cui regione è gestito il rapporto assicurativo della nave/imbarcazione o la posizione del ruolo unico (le risorse finanziarie sono quelle delle regioni Liguria, Campania, Sicilia e Friuli Venezia Giulia);
- essere iscritta nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;
- essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.); resta salva l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 31 del D.L. n. 69/2013 conv. da L. n. 98/2013, con particolare riferimento ai commi 8 e 8bis (invito alla regolarizzazione e pagamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi e alla Cassa edile di quanto dovuto per le inadempienze contributive accertate);
- non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda;
- non costituisce causa di esclusione l’accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 6625, quelli gestiti da ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 1026 e quelli previsti da disposizioni analoghe;
- non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di ammissione al contributo per uno degli Avvisipubblici INAIL 2011, 2012 o 2013 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT 2014; le imprese che abbiano ottenuto il predetto provvedimento di ammissione potranno essere ammesse al finanziamento di cui al presente Avviso solo previa formale rinuncia ai benefici concessi con il provvedimento di cui al Bando FIPIT 2014. Le imprese che abbiano già ottenuto l’erogazione del finanziamento di cui al Bando FIPIT 2014 non saranno ammesse al finanziamento di cui al presente Avviso.
I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione.
I soggetti destinatari dovranno altresì aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni poste dal regolamento “de minimis” di cui all’articolo 2 del presente Avviso, applicabile al settore produttivo di appartenenza ed avere pertanto titolo a presentare domanda di contributo per l’importo richiesto.
Per quanto attiene alla dichiarazione sul “de minimis”7, il beneficiario dovrà presentare, in sede di rendicontazione, il modulo scaricabile dalla procedura informatica debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante (MODULO D-1407 per “de minimis” Regolamento (UE) n. 1407/2013, MODULO D-1408 per “de minimis” Regolamento (UE) n. 1408/2013, MODULO D-717 per “de minimis” Regolamento (UE) n. 717/2014).
La suddetta dichiarazione dovrà essere effettuata con riferimento alla data di comunicazione del provvedimento di ammissione al contributo di cui al successivo articolo 17.
PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO
Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:
1) progetti di investimento;
2) progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Negli allegati 1 e 2, parte integrante del presente Avviso, sono indicati, rispettivamente per ciascuna delle due tipologie di progetto, le caratteristiche, i documenti da presentare in fase di domanda e di rendicontazione, le spese tecniche riconoscibili e la loro entità massima nonché i parametri e i relativi punteggi di cui al successivo articolo 11.
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva8 e una sola tipologia tra quelle sopra indicate.
Per quanto riguarda la tipologia 1 (progetti di investimento), il progetto può essere articolato in più interventi/acquisti purché essi siano tutti riconducibili alla medesima “Tipologia di intervento” (v. Allegato 1, Tabella 2, sezione 3) indicata dall’impresa nel modulo di domanda online.
Per i progetti di tipologia 1 (progetti di investimento) la causa di infortunio o il fattore di rischio relativi alla “Tipologia di intervento” (v. Allegato 1, Tabella 2, sezione 3) devono essere coerenti con la lavorazione di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda e devono essere riscontrabili nel documento di valutazione dei rischi (DVR). Nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate9, la causa di infortunio/fattore di rischio relativi alla “Tipologia di intervento” (v. Allegato 1, Tabella 2, sezione 3) devono essere riscontrabili da una relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa nella quale siano descritti 1) il ciclo produttivo, 2) gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout), 3) i rischi aziendali.
Per i progetti di tipologia 1 (progetti di investimento) che comportano l’acquisto di “macchine”, si precisa che sono ammessi a finanziamento gli interventi riguardanti le macchine che ricadono nella definizione di cui all’art. 2, lettere a), b), c), f), g) del D. Lgs n.17 del 27 gennaio 2010 (decreto di recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE) nonché i trattori agricoli e forestali.
Per i progetti che comportano l’acquisto di macchine che ricadono nella definizione di cui all’art. 2, lettere a), b), c), f), g) del D. Lgs 17/2010 vale quanto segue:
a) le macchine da acquistare devono essere non usate e conformi a detto decreto;
b) nel caso in cui la “Tipologia di intervento” (v. Allegato 1, Tabella 2, sezione 3) richieda la sostituzione, le macchine sostituite devono essere alienate dall’impresa. Esse possono essere vendute o permutate solo qualora siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. In caso contrario devono essere rottamate.
Per i progetti che comportano l’acquisto di trattori agricoli e forestali vale quanto segue:
a) i trattori da acquistare devono essere non usati e omologati secondo la direttiva 2003/37 CE;
c) nel caso in cui la “Tipologia di intervento” (v. Allegato 1, Tabella 2, sezione 3) richieda la sostituzione, i trattori sostituiti devono essere alienati dall’impresa. Essi possono essere venduti o permutati qualora siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto o all’Allegato V del D. Lgs 81/2008. In caso contrario devono essere rottamati.
Per i progetti di tipologia 2 (progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in piùsedi o più regioni. La domanda di contributo potrà essere presentata o presso una sola delle Sedi INAIL nel cui territorio opera almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell’intervento o dove è situata la sede legale dell’impresa.
Per le imprese di armamento, i progetti di tipologia 2 (progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) relativi a navi e imbarcazioni possono riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico armatore anche se imbarcati su più navi iscritte su compartimenti marittimi diversi. La relativa domanda dovrà essere presentata presso la sede INAIL (Genova, Napoli, Palermo, Trieste) che gestisce l’assicurazione di almeno una delle navi interessate al progetto.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse ai sensi del successivo articolo 7.
Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.
In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000.
Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.
SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO
Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche entro i limiti precisati negli allegati 1 e 2 del presente Avviso, salvo quanto previsto al successivo articolo 8.
Le spese devono essere sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento e documentate.
Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 7 maggio 201510.
Resta a carico dell’impresa ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di contributo non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento nella successiva fase di inoltro online o non superi le fasi di verifica o rendicontazione.
SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO
Non sono ammesse a contributo le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di:
- dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs 81/2008 (fatta eccezione per i progetti riguardanti gli ambienti confinati di cui all’Allegato 1, Tabella 2, Sezione 3, lettera c);veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del D. Lgs 17/2010;
- impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente;
- hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo funzionamento di impianti o macchine oggetto del progetto di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;
- mobili e arredi (scrivanie, armadi, scaffalature fisse, sedie e poltrone, ecc.);ponteggi fissi.
Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:
- trasporto del bene acquistato;
- sostituzione di macchine di cui l’impresa richiedente il contributo non ha la piena proprietà;
- ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento della cubatura preesistente;
- consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo;
- adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
- adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti di tipologia 2 (progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) relativi ad imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
- compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del D. Lgs 231/2001;
- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
- acquisto di beni usati;
- mero smaltimento dell’amianto (lo smaltimento è ammesso solo nel caso in cui l'intervento rientri in un progetto complessivo volto al miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori dell'azienda nel quale è compresa la rimozione dell'amianto ad esempio presente in coperture, per coibentazione e similari11);
- acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa;
- costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci.
Nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell’ambito del progetto di finanziamento il 65% del contributo a carico dell’INAIL verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto).
Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.