Requisito di Stabilimento
A seguito di un parere richiesto all’Agenzia delle Entrate, lo scorso 7 novembre il Mims ha emanato una circolare prot. 16287 (allegata) riguardante il pagamento dell’imposta di bollo sulle istanze per la dimostrazione del requisito di Stabilimento (vedi precedenti news del 06/05/22 e del 09/06/22).
Il Ministero ha chiarito che vanno distinti il caso della prima iscrizione al REN dall’adeguamento del requisito di stabilimento alle nuove prescrizioni recate dal regolamento (UE) 2020/1055.
- Per l’impresa che intende iscriversi ex novo nel REN, si profila la necessità di una istanza con correlata dichiarazione sostitutiva. Per tale fattispecie si continuerà ad utilizzare l’allegato 1 (unitamente all’allegato 2) alla circolare prot. 3738 del 13/5/2022 e l’impresa è tenuta ad assolvere al pagamento dell’imposta di bollo (come da news del 09/06/22).
- Per le imprese già iscritte al REN che, entro il primo rinnovo utile dell’idoneità finanziaria e comunque non oltre il 13 maggio 2023, sono chiamate a comunicare all’UMC l’esistenza del requisito dello stabilimento, è stato previsto un nuovo modello (1 bis) - allegato - che va ad integrare la modulistica già prevista dal Ministero. In questo caso, qualora l'impresa NON intenda ottenere anche il certificato di iscrizione al REN, non deve essere pagata l’imposta di bollo.
Per ulteriori dettagli, si invita alla lettura della circolare del 07/11/2022 allegata.
Gli uffici della CNA restano a disposizione delle imprese associate per ogni informazione inerente la comunicazione da produrre all'UMC competente da effettuarsi entro i termini previsti.