Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico nr. 131 del 01/10/18 che disciplina la denominazione di «panificio», di «pane fresco» e l'adozione della dicitura «pane conservato».
CNA Agroalimentare considera molto positivamente quanto stabilito da questo decreto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, anche se con un certo ritardo come evidenziato in sede di audizione al Senato.
Il decreto definisce panificio:
"l'impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l'intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale."
Definisce pane fresco:
il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante. E' ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto.
Definisce Pane conservato o a durabilità prolungata (definizione che trova la CNA assolutamente d'accordo ai fine della tutela del consumatore finale):
il pane non preimballato (venduto sfuso) ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché' le eventuali modalità di conservazione e di consumo.
Particolare importante è che al momento della vendita, il pane per il quale è utilizzato un metodo di conservazione durante la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, deve essere esposto in scomparti appositamente riservati.
Disposizione transitoria
E' consentito utilizzare incarti o imballi con diciture o denominazioni di vendita non conformi alle disposizioni del presente regolamento per 90 giorni (ovvero fino al 17/02/2019) a decorrere dalla data della sua pubblicazione, fermo restando quanto previsto dalle specifiche norme per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Entrata in vigore del provvedimento 19 dicembre 2018