CNA ricorda che dal 1° gennaio 2023 sarà obbligatorio provvedere all’etichettatura ambientale degli imballaggi.
A questo proposito, il Decreto legislativo 116 del 2020 prevede che tutti gli imballaggi vengano opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche Uni applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, in modo da facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio e fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
Sulla base della normativa e della decisione 97/129/CE della Commissione europea, i produttori di imballaggi hanno dunque l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.
L’obbligo di etichettatura ambientale si riferisce agli imballaggi, con la necessità evidenziata dalla normativa di indicare i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
In Italia tutti gli imballaggi immessi al consumo sono soggetti all’obbligo dell’etichettatura ambientale, a cominciare da quelli primari – quelli che confezionano il singolo prodotto pronto al consumo – per arrivare ai secondari – che raggruppano un certo numero di singoli prodotti pronti al consumo – e terziari, finalizzati a proteggere e facilitare la movimentazione delle merci durante il trasporto.
Ai fini di una corretta indicazione dell’etichetta ambientale, è importante inoltre sapere che le informazioni da indicare si differenziano in base al destinatario finale dell’imballaggio, il quale può essere il consumatore finale (indicato con B2C, ovvero business to consumer) o un’azienda (B2B, ovvero business to business).
L’obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio ricade sui produttori. Eppure, in molti casi è lo stesso utilizzatore del packaging a scegliere i contenuti dell’etichetta.
Per questo motivo, i soggetti sanzionabili in caso di mancata etichettatura – con sanzioni che variano da 5.200 euro a 40.000 euro – sono sia i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio che i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.
Alla luce di quanto esposto, CNA consiglia alle aziende associate di concordare preventivamente con il produttore degli imballaggi la definizione dell’etichetta e la sua stampa.
Vi informiamo che a seguito della conclusione dell’iter di notifica alla Commissione europea, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha pubblicato in data 21 novembre 2022, con decreto di natura non regolamentare (allegato), le Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. (allegate ed alle quali si rimanda per maggiori e più dettagliate informazioni).
Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale n. 114 del 16 marzo 2022.
IMPORTANTE: dal 1° gennaio 2023 viene ammesso solo lo smaltimento delle scorte, purché sia dimostrato che sono state stampate/acquistate entro questa data (deve essere dimostrato con la documentazione ufficiale: bolle, fatture etc.).
Gli uffici della CNA restano a disposizione per ogni informazione.