REG. UE 1169/11 PUNTO 19 ALLEGATO V PRECISAZIONI ES [..]

Facendo seguito a precedenti comunicazioni ed alle iniziative e seminari informativi organizzati nel corso degli ultimi anni, si ricorda che dal prossimo 13 dicembre sarà obbligatorio inserire la dichiarazione nutrizionale sulle etichette dei prodotti alimentari preimballati, come riportato dal Reg. UE 1169/2001.

Il Ministero dello Sviluppo Economico e quello della Salute con la circolare congiunta 0361078 del 16.11.2016, forniscono alcune precisazioni circa la deroga da tale obbligo prevista dal punto 19 dell'Allegato V del suddetto Regolamento, "Alimenti ai quali non si applica l'obbligo della tabella nutrizionale".

In base al punto 19 dell'allegato V, infatti, “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale” sono esonerati dall'obbligo.

La circolare del 16.11.2016 (allegata) fornisce la seguente interpretazione della deroga in questione, che si applica alle sole micro-imprese, vale a dire quelle con “meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro“ (ai sensi del REG. 2003/361/CE).

Di conseguenza, “le piccole quantità di prodotti” esentate dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale possono anche coincidere con l’intera produzione di tali imprese, a condizione che la vendita abbia luogo tramite fornitura diretta ai consumatori, anche mediante spacci aziendali, mercati locali (es. Campagna Amica) e bancarelle, sagre “e ogni forma di somministrazione“, senza intermediazione di operatori diversi dal produttore, ovvero fornitura a strutture locali di vendita al dettaglio.

“Il livello locale viene a essere identificato nel territorio della Provincia ove insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini“, escludendo “il trasporto sulle lunghe distanze e quindi non può in alcun modo essere inteso come ambito nazionale“ (in analogia con le deroghe accordate a piccole produzioni dal Pacchetto Igiene. Vedi Linee Guida Stato-Regioni per l'applicazione del Reg. CE 852/04).

La “vendita al dettaglio” va riferita sia a “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale“ (art. 4 D. lgs 114/1998) sia alle “collettività”, cioè “qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale“ (art. 2.2.d Reg. UE 1169/11).

In attesa di aggiornamenti sull'argomento, per eventuali informazioni in merito contattare Giorgio Favullo