Riduzioni IRAP per assunzioni lavoratori in mobilit [..]

Facendo seguito alla ns. del 6/02/2013 Prot. n. 23 (Misure regionali a sostegno dell’occupazione per il 2013), siamo con la presente ad informare che con decreto del Presidente della giunta Regionale n. 48/R del 26/08/2013 (Regolamento di attuazione dell’articolo 2 delle LR 27/12/2012 n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013) in materia di deduzioni dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le micro, piccole e medie imprese” - pubblicato sul BURT n. 42 del 30/08/2013) la Regione Toscana ha regolamentato la possibilità di dedurre dalla base imponibile IRAP le spese sostenute per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità e lavoratori licenziati dal 1/01/2008 per giustificato motivo oggettivo.

Si ricorda che per tali soggetti l’Avviso regionale per la concessione degli aiuti a favore delle imprese a sostegno dell’occupazione per l’Anno 2013 ha introdotto per il corrente anno un pacchetto integrato di agevolazioni, comprensivo di incentivo all’assunzione (€ 8.000 full time - € 4.000 part time), voucher formativo (fino ad un massimo di € 3.000) e la possibilità di usufruire della deduzione dalla base imponibile dell'IRAP delle spese sostenute per l’assunzione a tempo indeterminato, per le cui modalità applicative si rimandava ad apposito regolamento. Come è indicato nel regolamento, che si allega alla presente, la deduzione dall’IRAP delle spese sostenute in caso di assunzione spetteranno alle micro, piccole e medie imprese che nel 2013 abbiano assunto:

- sia a tempo indeterminato che a tempo determinato con durata pari o superiore ai due anni
- lavoratori iscritti alle liste di mobilità e lavoratori licenziati dal 1/01/2008 per giustificato motivo oggettivo, purché: - siano regolarmente iscritte alla CCIAA,
- abbiano la sede o l’unità operativa che ha effettuato l’assunzione in Toscana,
- non abbiano fatto ricorso a procedure di licenziamento collettivo nei 12 mesi precedenti l’assunzione.

Ai sensi del regolamento possono usufruire delle deduzioni anche le imprese costituite nel 2013 in riferimento ai lavoratori assunti nel medesimo anno, purché le assunzioni non derivino da attività che assorbono imprese che già esistevano; si può usufruire delle deduzioni anche nel caso di trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Resta inteso che tale misura riguarda unicamente i lavoratori iscritti alle liste di mobilità o licenziati dall’1/01/2008. L’importo deducibile rientra nel regime “de minimis” e le imprese ne usufruiranno - a partire dal 2014 - per il 2013 e per i due esercizi successivi.